In Italia non esiste ad oggi una legislazione in merito a tali attività e, comunque, pur mancandone la regolamentazione, sono tuttavia considerate legittime (1) ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purchè non si sconfini in campi d'azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica, etc...)

 

(1)

Ordinanza inappellabile N° 149 del 1988 della Corte Costituzionale in cui si stabilisce che “non è attività medica” eseguire valutazioni ortostatiche generali e locali, fornire suggerimenti riguardanti stile di vita, alimentazione, uso di prodotti naturali, intervenire su articolazioni con manipolazioni mirate” ... e che il dubbio di esercizio illegale dell'arte medica è da ritenersi, dal punto di vista giuridico, citando la stessa sentenza, "del tutto irrilevante".

 

 

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